Esami di Stato a.s. 2018/2019

2259906 1024x0r72 ha1513Si comunica agli studenti delle classi quinte che, per poter sostenere gli Esami di Stato, dovranno entro e non oltre il 30 novembre, presentare in segreteria (Ufficio Didattica), la domanda di ammissione agli Esami di Stato e la ricevuta del versamento di € 12,09 che deve essere effettuato sul c/c n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche Regione Sicilia”, causale da indicare: tassa per partecipazione esami di stato a. s. 2018/2019 .
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Diploma originale di licenza media (da ritirare alla scuola media).
3. Ricevuta del versamento di € 12,09

Si comunica inoltre agli alunni quanto segue:
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art.4 comma 2, D.P.R. 22/06/2009, N. 122). Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.