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SANZIONI TIPIZZATE AI SENSI DEL DPR N.134/2025

SANZIONI TIPIZZATE AI SENSI DEL DPR N.134/2025 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2026, modifica ed integra il

Descrizione

Allontanamento dalle lezioni
Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE
Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari
Da 1 a 2 giorni Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe DPR n. 249/1998

Art. 4, co. 8 e 8-bis

Fra 3 e 15 giorni Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato

Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe DPR n. 249/1998

Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies

Art. 6, co. 3-bis

Allontanamento dalla comunità scolastica
Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO
Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola
Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell’anno scolastico La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe DPR n. 249/1998

Art. 4, co. 8-sexies e 9

Fino al termine dell’anno scolastico Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi) Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico DPR n. 249/1998

Art. 4, co. 9-bis

Esclusione dallo scrutinio o dall’Esame Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico DPR n. 249/1998

Art. 4, co. 9-bis e 9-ter