Descrizione
| Allontanamento dalle lezioni | |||
| Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE | |||
| Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari | |||
| Da 1 a 2 giorni | Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati | Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe | DPR n. 249/1998
Art. 4, co. 8 e 8-bis |
| Fra 3 e 15 giorni | Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.
In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato |
Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe | DPR n. 249/1998
Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis |
| Allontanamento dalla comunità scolastica | |||
| Organo competente: CONSIGLIO DI ISTITUTO | |||
| Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola | |||
| Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell’anno scolastico | La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica | Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe | DPR n. 249/1998
Art. 4, co. 8-sexies e 9 |
| Fino al termine dell’anno scolastico | Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi) | Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico | DPR n. 249/1998
Art. 4, co. 9-bis |
| Esclusione dallo scrutinio o dall’Esame | Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) | Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico | DPR n. 249/1998
Art. 4, co. 9-bis e 9-ter |